Legge 22 maggio 1971, n. 342 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
I. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva il proprio Regolamento interno a norma dell'articolo 18.
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VII. - Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione
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Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
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II. - Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Consiglio
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Il termine per la promulgazione e per l'entrata in vigore di una legge può essere abbreviato dalla legge stessa qualora essa sia dichiarata urgente
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Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o
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VI. - Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal n. 6) dell'articolo 24, la Giunta delibera: a) sull'acquisto di immobili, azioni